Art. 2.
(Modalità di accesso al Fondo).

      1. L'accesso alle risorse del Fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero dello sviluppo economico, cui partecipano i cittadini, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, interessati ad accedere ai relativi finanziamenti.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.

 

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